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Tra i due litiganti…

Viaggio intorno a una delle professioni più promettenti del momento: il mediatore civile

Dallo scorso marzo è diventata obbligatoria la mediazione civile: ora, prima di arrivare in tribunale, le parti sono tenute a tentare la strada della conciliazione affidandosi ad un mediatore civile accreditato. Ma chi è il mediatore? Come lavora? Quanto guadagna?

Ormai viene presentato come uno dei mestieri del futuro in Italia, soprattutto all’indomani dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del marzo 2010 che ha reso obbligatoria la mediazione civile in ambito commerciale e civile, con lo scopo di alleggerire il lavoro dei Tribunali e accorciare i tempi della giustizia per qualcosa come 600mila processi l’anno (stime del Ministero della Giustizia).
Tra le proteste degli avvocati, le accuse di incostituzionalità del provvedimento e le pressioni della Commissione Europea - che invece sollecita l’Italia ad allinearsi agli altri paesi membri nel potenziamento della giustizia alternativa - il decreto è passato e dal marzo 2011 la mediazione civile è diventata obbligatoria. Sul piano dell’occupazione questo si traduce nella possibilità per molti laureati o iscritti ad albi e ordini professionali di intraprendere una nuova strada. Il mediatore civile è il professionista che interviene nelle controversie assistendo le parti nella ricerca di un accordo amichevole e formulando insieme a loro una proposta per la risoluzione della controversia. Può essere una persona o un collegio di persone e presta la sua opera presso uno degli organismi accreditati presso il Ministero della Giustizia, e controllati dallo stesso dicastero. Il mediatore è dunque una figura con requisiti di terzietà, che però è privo del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio. Secondo la legge italiana infatti, alla luce della riforma entrata in vigore a marzo, esistono diversi tipi di mediazione (che rappresentano altrettante occasioni di lavoro per i professionisti di questo settore):
- facoltativa, cioè scelta dalle parti;
- demandata, ovvero decisa dal giudice a cui le parti si sono rivolte (per esempio nel corso di un processo);
- obbligatoria, cioè necessaria per poter procedere davanti al giudice. In questi casi – e qui sta la sostanza della recente riforma – le parti possono procedere davanti al giudice solo dopo avere tentato senza successo la mediazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Centroinformagiovani o telefonare al numero 0825.610320.

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